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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

TITOLO I

Art. 1. Costituzione, sede e durata.

E’ costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata: “Wild Bunny”.


L’associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

L’associazione ha sede a Calderara di Reno, via Matteotti n. 2/3.

La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2. Scopi dell’associazione

L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L’associazione ha carattere sportivo-culturale e svolge un'opera di divulgazione della cultura di viaggio in tutte le sue forme.

In particolare, l'associazione organizza escursioni, viaggi e tour guidati, promuove convegni, conferenze, corsi, studi, ricerche ed attività ricreative, organizza corsi di formazione sportiva ed eventi sportivi, avvalendosi per le sue attività della collaborazione di esperti e professionisti del settore.

L'associazione offre a tutti i propri associati la possibilità di partecipare alle predette attività con prezzi vantaggiosi.

Tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di promuovere il desiderio degli associati di mettersi alla prova e di fare nuove conoscenze, nonché di condividere con altri, momenti di libertà, divertimento e goliardia.

Infine, tra le attività dell'associazione rientra ogni altra iniziativa idonea al perseguimento dello scopo associativo.

E' perentoriamente esclusa dall'associazione ogni attività ed iniziativa di carattere politico e/o religioso.

TITOLO II – I SOCI

Art. 3. Requisiti dei soci

Possono essere soci ordinari dell’associazione tutte le persone, fisiche o giuridiche, che siano interessate a partecipare alle varie attività organizzate dall'associazione.

Possono inoltre aderire all’associazione le persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, simpatizzanti, sostenitori e consumatori nella veste di soci “sostenitori” i quali non verranno inseriti nel libro soci e come tali non avranno diritto di voto.

Art. 4. Ammissione di nuovi soci

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo o tramite apposita maschera rinvenibile nel sito internet dell'associazione.

La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio non è sindacabile.

In caso di domande di ammissione ad associati presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos o mortis causa.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

Art. 5. Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6. Doveri dei soci

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto del presente statuto, nonché delle risoluzioni, regolamenti ed atti adottati dagli organi dell’associazione secondo le competenze statutarie.

Art. 7. Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per recesso da comunicarsi in forma scritta;

b) per decadenza, e cioè la perdita accertata con deliberazione del Consiglio direttivo di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

c) per mancato versamento della quota associativa annuale;

d) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertate ragioni di incompatibilità, violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente statuto; a tale scopo il Consiglio direttivo potrà procedere periodicamente alla revisione della lista dei soci.

L’associato che sia receduto, decaduto o escluso non può pretendere la restituzione delle quote ed i contributi eventualmente versati e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

TITOLO III – GLI ORGANI

Art. 8. Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono :

- l’Assemblea

- il Consiglio direttivo

- il Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente

- i Revisori dei conti, se nominati.

Art. 9. Retribuzione

L’Assemblea stabilirà se debba essere corrisposto un compenso ai membri del Consiglio direttivo per le funzioni esercitate, nonché la misura e le modalità di corresponsione di tale compenso.

Ai soci che prestino la loro attività professionale o che svolgano incarichi a favore dell’associazione spetterà comunque un adeguato compenso per le attività svolte.

TITOLO IV – L’ASSEMBLEA

Art. 10. Assemblea

L’Assemblea, composta da tutti i soci, è l’organo sovrano dell’associazione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

L’Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio direttivo;

b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci;

c) su richiesta, indirizzata al Presidente, di anche uno solo dei soci fondatori;

d) per volontà del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

Art. 11. Convocazione dell’Assemblea

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate con preavviso di almeno otto giorni, mediante comunicazione a mezzo fax, telefono o via mail agli associati a cura della presidenza, ovvero a mezzo annuncio sul sito internet dell'associazione.

La convocazione deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.

Art. 12. Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e della contestuale maggioranza dei soci fondatori presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti, purché sia presente la maggioranza dei soci fondatori.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della contestuale maggioranza dei soci fondatori presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata per acclamazione dell’Assemblea.

I verbali delle riunioni delle Assemblee ordinarie sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti, sottoscritti da quest’ultimo, o da Notaio, e dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Art. 13. Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a) discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario;

b) eleggere i membri del Consiglio direttivo e (se ci sono) i Revisori dei conti;

c) deliberare l’approvazione di regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;

d) deliberare su ogni altro argomento, che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

- in sede straordinaria:

e) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

g) deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione;

h) deliberare sulla devoluzione del patrimonio dell’associazione;

i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

TITOLO V – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14. Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da tre a nove membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni anche di Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salva diversa delibera dell'assemblea.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altri impedimenti di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso sino al limite statutario, mantenendo la composizione prevista dal presente articolo.

Art. 15. Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16. Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

a) deliberare sull’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

b) deliberare l'eventuale contributo dovuto dall’associato per i servizi resi in suo favore dall’associazione, in misura proporzionale al servizio stesso;

c) predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'assemblea;

d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

e) deliberare sull’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;

f) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

g) fissare le quote di associazione e dei contributi annui ordinari nonché l'eventuale penale per i ritardati versamenti.

Il Consiglio direttivo potrà avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

TITOLO VI – IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO

Art. 17. Compiti del Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

L’Assemblea ordinaria potrà disporre la stipulazione a carico dell’associazione di un’assicurazione a favore del Presidente per la responsabilità personale verso terzi che gli derivi dall’avere agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 18. Compiti del Vice Presidente

Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19. Compiti del Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

TITOLO VII – I REVISORI DEI CONTI

Art. 20. Compiti dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti, che saranno eventualmente nominati per volontà dell’Assemblea o nei casi in cui la legge lo preveda, spetta la verifica della corretta gestione sul piano economico finanziario e il controllo delle operazioni intraprese dall'associazione. Essi devono redigere la loro relazione relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

Art. 21. Elezione dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in numero di tre e durano in carica un triennio.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.

TITOLO VIII – FINANZA E PATRIMONIO

Art. 22. Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, anche previa sua publicazione nel sito internet dell'associazione contestualmente alla convocazione degli associati per la sua approvazione.

Art. 23. Entrate dell’associazione

I mezzi finanziari sono costituiti da contributi di altre associazioni, da sovvenzioni, da lasciti o donazioni manuali di modico valore di terzi o di associati, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, dalle raccolte dei fondi, dal contributo dovuto dall’associato in proporzione ai servizi resi in suo favore dall’associazione, da versamenti volontari degli associati, da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, dal ricavato ottenuto da iniziative promosse dall’associazione e dagli sponsor, nonché dai contributi di iscrizione e dai contributi annuali dei singoli associati.

Art. 24. Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25. Distribuzione di utili

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 26. Trasmissibilità delle quote

E’ prevista l’intrasmissibilità della quota o del contributo associativo.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 27. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito, se previsto, l'organo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 29. Responsabilità sulle attività organizzate dai collaboratori

E' categoricamente e perentoriamente esclusa ogni responsabilità dell'Associazione relativamente all'attività professionale svolta direttamente dai propri collaboratori. Questi ultimi rispondono direttamente e personalmente degli eventi e delle attività organizzate a favore e per gli associati.

Art. 30. Norme transitorie

Per assicurare un regolare processo di organizzazione dell’associazione, ed in attesa che si costituisca un numero sufficiente di soci, i soci fondatori nomineranno costituiranno un comitato provvisorio che prenderà tutti gli opportuni provvedimenti per assicurare, nel più breve tempo possibile, il regolare funzionamento dell’associazione secondo le norme statutarie.

Art. 31. Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.




GIOVEDì 06 MARZO 2008 - AdministratorStampaE-mail
Ultimo aggiornamento ( mercoledì 12 agosto 2009 )
 
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